La tua azienda rispetta l'AI Act?
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Il nostro sito analizza il tuo utilizzo dell'intelligenza artificiale, identifica il tuo ruolo previsto dal Regolamento UE 2024/1689 e determina gli obblighi applicabili, con riferimenti puntuali agli articoli di legge.

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Processo

Come funziona, in tre passaggi.

01
Descrivi come utilizzi l'AI

Rispondi a poche domande guidate. Nessun linguaggio legale: ti accompagniamo passo dopo passo.

02
Ottieni la classificazione

Scopri il livello di rischio del sistema AI, il tuo ruolo nel Regolamento e gli obblighi che ne derivano.

03
Scarica il dossier

Ricevi un report completo con classificazione, motivazioni giuridiche e documentazione utile da conservare.

Destinatari

A chi è rivolto.

Aziende

Per chi sviluppa, integra o utilizza sistemi di AI nelle proprie attività.

Professionisti

Avvocati, consulenti, DPO e compliance officer che assistono imprese.

Pubblica Amministrazione

Enti che devono valutare gli obblighi previsti dall'AI Act, inclusa la FRIA.

Startup

Per verificare fin dall'inizio la conformità normativa dei propri prodotti AI.

Classificazione

Le quattro categorie di rischio.

Il wizard applica l'albero decisionale del Regolamento in modo deterministico, senza modelli generativi.

Art. 5
Pratica vietata

Non commerciabile nell'UE. Sanzioni fino a 35 mln € o 7% del fatturato.

Art. 6 + Annex III
Alto rischio

Obblighi stringenti per fornitori e deployer. Sanzioni fino a 15 mln € o 3%.

Art. 50
Rischio limitato

Obblighi di trasparenza: chatbot, deep fake, contenuti sintetici.

Art. 4
Rischio minimo

Nessun obbligo specifico, ma resta l'obbligo di alfabetizzazione AI.

Timeline di applicazione

Quando si applica l'AI Act.

Le scadenze riflettono il Digital Omnibus sull'AI adottato da Parlamento e Consiglio europei nel giugno 2026.

  1. 01 · Agosto 2024
    Entrata in vigorein vigore

    Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) entra ufficialmente in vigore.

  2. 02 · Febbraio 2025
    Pratiche vietate & AI literacyin vigore

    Si applicano i divieti sulle pratiche di AI a rischio inaccettabile (Art. 5) e l'obbligo di alfabetizzazione AI (Art. 4).

  3. 03 · Agosto 2025
    GPAI & governance UEsei qui

    Si applicano gli obblighi per i modelli di AI general-purpose (Art. 53-55) e le regole di governance europea.

  4. 04 · Dicembre 2027
    Alto rischio · Annex III

    Si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio Annex III (biometria, infrastrutture critiche, giustizia, lavoro, servizi essenziali).

  5. 05 · Agosto 2028
    Alto rischio · Annex I

    Si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio Annex I (AI in prodotti regolati soggetti a valutazione di conformità di terzi).

FAQ

Domande frequenti.

Sì. Il Regolamento UE 2024/1689 definisce come deployer (Art. 3, punto 4) chiunque utilizzi un sistema di AI nel proprio processo, anche quando il sistema è fornito da terzi (OpenAI, Microsoft, Google, ecc.). Se usi ChatGPT, Copilot, Gemini o modelli integrati in SaaS per trattare dati aziendali, produrre contenuti verso clienti, valutare persone o supportare decisioni, sei un deployer e hai obblighi propri: informativa agli utenti (Art. 50), sorveglianza umana, istruzioni ai lavoratori (Art. 26), AI literacy (Art. 4). Il wizard identifica il tuo ruolo esatto in 8 domande.

Gli obblighi dipendono da due assi: il ruolo nella catena del valore (provider, deployer, importer, distributor — Art. 3 e 25) e il livello di rischio del sistema (proibito Art. 5, alto rischio Annex III / prodotti Annex I, trasparenza Art. 50, minimo, GPAI Art. 51-55). Un provider di sistema alto rischio deve produrre technical file Annex IV, QMS Art. 17, conformity assessment Art. 43, marcatura CE e registrazione EU database Art. 71. Un deployer alto rischio deve garantire sorveglianza umana Art. 14, log Art. 12, FRIA Art. 27 se ente pubblico o servizio essenziale. Per usi a trasparenza limitata bastano disclosure e watermarking. Il report finale ti restituisce la checklist puntuale con gli articoli applicabili al tuo caso.

L'AI Act impone una sequenza precisa: (1) verificare che il sistema non ricada nelle pratiche proibite dell'Art. 5 (social scoring, manipolazione, categorizzazione biometrica sensibile, riconoscimento emozioni sul lavoro, ecc.), (2) controllare se rientra nei prodotti dell'Annex I o negli use case dell'Annex III (biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, servizi essenziali, law enforcement, migrazione, giustizia) — in tal caso è alto rischio Art. 6, (3) verificare gli obblighi di trasparenza Art. 50 (chatbot, contenuti sintetici, deep fake, riconoscimento emozioni), (4) per modelli di uso generale valutare Art. 51 e le soglie di rischio sistemico. Il wizard applica esattamente questo albero decisionale in modo deterministico.

No, non esiste un "bollino AI Act" universale valido per ogni sistema. La conformità è un percorso documentale, non un certificato. Per i sistemi ad alto rischio serve un conformity assessment ex Art. 43 (autovalutazione o organismo notificato a seconda del caso), marcatura CE, dichiarazione UE di conformità e registrazione nel database europeo Art. 71. Per gli altri livelli servono documentazione tecnica, policy interne, istruzioni operative, log e disclosure di trasparenza — non un certificato di terza parte. Il primo passo concreto è sempre lo stesso: mappatura dei sistemi, classificazione del rischio, gap analysis.

Sì, quando incorporano componenti AI. Un chatbot verso clienti ricade sotto l'Art. 50: obbligo di informare l'utente che sta interagendo con un sistema di AI. Un CRM con scoring lead, classificazione clienti, next-best-action generative o suggerimenti automatici è un sistema di AI ai sensi dell'Art. 3(1). Gli scoring HR (screening CV, valutazione performance) e credit scoring sono espressamente alto rischio secondo l'Annex III. Automazioni marketing che generano contenuti verso terzi rientrano negli obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici. Il wizard analizza il caso d'uso concreto e non la categoria merceologica del software.

La sequenza operativa raccomandata è: (1) censimento dei sistemi AI in uso — inclusi tool SaaS, plug-in, funzionalità AI nei gestionali esistenti, (2) classificazione del rischio per ciascun caso d'uso secondo l'Art. 5/6/50/51, (3) gap analysis rispetto agli obblighi applicabili e alla documentazione GDPR già presente, (4) roadmap 30/60/90 giorni con priorità per rischio, (5) produzione della documentazione richiesta (Annex IV, FRIA Art. 27, policy GPAI Art. 53, log Art. 12, QMS Art. 17). Il wizard gratuito copre i primi tre passi in modo automatico e ti restituisce già la roadmap. I passi 4 e 5 sono i pacchetti di consulenza Reesonance.

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